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Raccolta firme per proposte di legge di iniziativa popolare, referendum, petizioni

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026, 11:19

Presso l'ufficio elettorale, sito in via Rosselli 20, è possibile sottoscrivere eventuali proposte di legge/referendum/petizioni.

COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA

Per sostenere la raccolta firme, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dovranno recarsi presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Voghera, negli orari di apertura al pubblico e muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 33 del DPR 445/2000, sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi.

Non è necessario essere residenti a Voghera.

ORARI: è possibile firmare dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.15

Per altri orari, occorre prendere appuntamento scrivendo una e-mail a elettorale@comune.voghera.pv.it o telefonando allo 0383-336429 o 0383-336447.

 

Raccolta firme per proposte di legge di iniziativa popolare, referendum, petizioni, attualmente attive:

 

PROPOSTA PER REFERENDUM SULL'ABOLIZIONE AL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI GIORNALI

TESTO DEL QUESITO: Volete che sia abrogato l'art. 16, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ("Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"), convertito, con modifiche, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi"), avente il seguente testo: <<all'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: https://bastasoldiaigiornali.it           

TERMINE RACCOLTA FIRME 25 GIUGNO 2026

 
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SULLA NEUTRALITA' PERMANENTE DELL'ITALIA E GARANZIE DI COSTITUZIONALITA' IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

TESTO DEL PROGETTO: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE RECANTI: “NEUTRALITÀ
PERMANENTE DELL'ITALIA E GARANZIE DI COSTITUZIONALITÀ IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE”
ARTICOLATO Art. 1 
(Modifiche all’articolo 11 della Costituzione) 
1. All’articolo 11 della Costituzione, dopo le parole: «consente, in condizioni di parita con gli altri Stati,» sono inserite le seguenti: «e in conformita ai principi e ai diritti garantiti dalla Costituzione». 
2. All’articolo 11 della Costituzione e aggiunto, infine, il seguente comma: «L’Italia, a salvaguardia della propria sovranita e indipendenza, assume lo status di neutralita permanente rispetto a schieramenti o alleanze militari con altri Paesi, senza pregiudizio del legittimo diritto alla difesa della Nazione». 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.dspofficial.it/firme-banchetti/      

TERMINE RACCOLTA FIRME 18 SETTEMBRE 2026

 

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SUL DIVIETO ATTIVITA' DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA)

Quesito iniziativa

DIVIETO ATTIVITÀ DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA): PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE (Ex Art 71 co 2 Cost.It.) In accordo con:  la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992;  la Risoluzione dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell’ atmosfera AIRES 76/112;  il Trattato ONU sulla Biodiversità(CBD 1992);  l’Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) del 2026;  Moratoria delle Nazioni Unite COP 10 Nagoya  La Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992)  Dlg 152/2006 Testo Unico Ambientale  Art.191 TFUE  gli Artt 9 co 2 e 41 co 2 della Costituzione Italiana. PROGETTO DI LEGGE SCOPI: 1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi Sia emanata dal Parlamento italiano, TITOLO La presente legge può essere citata come "Cieli blu". DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (GEOINGEGNERIA) (a) IN GENERALE 1 Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma (b), effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma (c). (b) CIRCOSTANZE DESCRITTE Ai fini del comma (a), le circostanze descritte in questo comma sono che: (1)l’ imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a); (2)l’ imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a); (3)l’ imputato che ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nel paragrafo (a) utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio interstatale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, inclusi computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica; (4)la condotta descritta nel paragrafo (a) si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell’Italia, della giurisdizione speciale del Territorio italiano o di qualsiasi territorio o possesso dello Stato italiano; (5)la condotta descritta nel comma (a) si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero. C) SANZIONI ART. 1 SANZIONE PENALE Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui, il comma (a) sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione, incarcerato per non più di 5 anni, o entrambe. Qualunque Ente e/o Associazione nazionale ed internazionale che violi il comma (a) sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione,ed i Presidenti Amministratori, Delegati, incarcerati non più di 5 anni, o entrambe. 2 ART. 2 SANZIONE CIVILE L' ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma (a), in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge. L'accertamento delle violazioni verrà notificato al vettore o soggetto interessato, con l'emissione di ordinanze-ingiunzioni da parte delle Direzioni Aeroportuali ENAC. ART. 3 - VIOLAZIONI RIPETUTE Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi della sottosezione (a) costituisce una violazione separata di tale sezione. ART. 4 - SEGNALAZIONE E INDAGINE (a) SEGNALAZIONE AL PUBBLICO (1) ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ Amministrazione dell’ ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l’ Amministrazione della Difesa dell’ Areonautica Militare, del Ministero degli Interni, con 'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA , che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2). ART. 5 - ABROGAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI (a) LEGGE STATALE/LEGGE REGIONALE — Qualsiasi disposizione di una legge statale e/o ad essa equiparata o regionale, che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, incluso un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche, è abrogata. Nella presente legge: (1) ATMOSFERA — Il termine "atmosfera" indica l'involucro gassoso che circonda la Terra, compreso tutto lo spazio aereo all'interno della giurisdizione territoriale dell’ Italia. ART. 6 - MODIFICA DEL TEMPO 3 (A) IN GENERALE — Il termine "modifica del tempo" significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di: (i) produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera; o (ii) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare. (B) ESEMPI — Tale termine include: (i) geoingegneria; (ii) inseminazione delle nuvole; (iii) modifica e gestione della radiazione solare; e (iv) il rilascio di un aerosol nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l'intensità della luce solare. ART. 7 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di promulgazione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.cieliblu.it/  

TERMINE RACCOLTA FIRME 6 NOVEMBRE 2026


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