Referendum popolari abrogativi del 8-9 giugno 2025 - tutte le informazioni

Documenti, pubblicazioni e informazioni inerenti le consultazioni referendarie che si svolgeranno nei giorni domenica 8 e lunedì 9 Giugno 2025

Data :

4 aprile 2025

Referendum popolari abrogativi del 8-9 giugno 2025 - tutte le informazioni
Municipium

Descrizione

L'8 e 9 giugno 2025 si terranno 5 Referendum abrogativi in materia di lavoro (4 quesiti) e cittadinanza.

Le operazioni di voto inizieranno domenica 8 alle ore 7:00 e termineranno alle ore 23:00, e riprenderanno lunedì 9 alle ore 7:00 e termineranno alle ore 15:00.

La diciannovesima tornata referendaria abrogativa nella storia della Repubblica Italiana (tante sono le occasioni per le quali gli elettori sono stati chiamati alle urne dal 1974), avrà luogo per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a:

1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti: Abrogazione

  • Titolo: Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
  • Descrizione: Abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamento illegittimo (abrogazione del decreto legislativo n.23/2015). In particolare, si intende cancellare le disposizioni che escludono il reintegro per i lavoratori licenziati in modo illegittimo, nel caso in cui siano stati assunti dopo il marzo 2015 (da quando sono entrate in vigore le norme del governo Renzi, che hanno introdotto il contratto a tutele crescenti).

Testo del quesitoVolete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?

2 - Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

  • Titolo: Piccole imprese-Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale
  • Descrizione: Si chiede la cancellazione del tetto all'indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all'indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.

Testo del quesitoVolete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?

3 - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

  • Titolo: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
  • Descrizione: chiede l'eliminazione di alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine, per limitarne l’utilizzo a causali specifiche e temporanee.

Testo del quesitoVolete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

- Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

  • Titolo: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
  • Descrizione: chiede l'esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante.

Testo del quesitoVolete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”

5 - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.

  • Titolo: Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
  • Descrizione: Il referendum sulla cittadinanza si propone di ridurre il periodo di residenza legale in Italia necessario per ottenere la cittadinanza da 10 a 5 anni. Attualmente, la legge prevede per il cittadino straniero extracomunitario un periodo di residenza di 10 anni; il referendum vorrebbe riportare il limite a 5 anni, come previsto dalla normativa precedente al 1992, allineandosi così alle leggi di altri Paesi dell’Unione Europea, come Francia e Germania. Una volta ottenuta la cittadinanza italiana, questa verrebbe automaticamente trasmessa ai figli minori del cittadino. Il quesito, tecnicamente, punta a modificare l’art. 9 dell’attuale legge sulla cittadinanza, la numero 91 del 1992, che si basa sul cosiddetto «ius sanguinis». Oggi, infatti, acquisisce di diritto la cittadinanza alla nascita solo chi è nato da madre o padre italiano. Lo straniero che nasce, invece, in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Questa proposta mira a cambiare il modo in cui si concepisce la cittadinanza, spostando il focus dal solo criterio della discendenza (ius sanguinis) all’integrazione nel tessuto sociale e scolastico italiano. In pratica, l’idea è che chi cresce e si forma in Italia, anche se non è figlio di genitori italiani, dovrebbe poter acquisire la cittadinanza grazie al suo impegno e alla sua partecipazione alla vita del Paese. È bene ricordare che, ai fini della concessione della cittadinanza, oltre alla residenza ininterrotta in Italia resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

Testo del quesitoVolete voi abrogare l'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"?

QUI DI SEGUITO ALTRE INFORMAZIONI UTILI : 

Voto degli elettori residenti all'estero (AIRE). Opzione di voto in Italia - Cittadini Italiani temporaneamente all'estero 

Il voto degli Elettori fuorisede

Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2025, 10:33

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