IMU - Aliquote e detrazioni, esclusioni ed esenzioni
Informazioni su aliquote e detrazioni, esclusioni ed esenzioni
Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2025, 15:11
Per il 2025 le aliquote IMU sono quelle indicate nell'allegato prospetto ministeriale
Aliquote approvate con delibera n. 62 del 18/12/2024
La NUOVA IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, introdotta dalla L. 160/2019, sostituisce la precedente IMU e la TASI.
La nuova imposta mantiene, in linea generale, gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
Il Comune di Voghera ha approvato, in data 10 settembre 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 50, il nuovo Regolamento Comunale.
Di seguito, un riassunto delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni previste:
1. Riutilizzo Fabbricati 'Categoria D'
In data 12/04/2023, il Consiglio Comunale con delibera n.8 ha deliberato di:
approvare l’applicazione per un periodo di tre anni dell’aliquota agevolata IMU allo 0,76% per le unità immobiliari classificate catastalmente nella Categoria D e allo 0,53% per le altre unità immobiliari nel caso di:
-
riuso delle unità immobiliari sfitte da almeno un anno, site in centro storico e nell’ambito del Distretto del Commercio, mediate l’insediamento di nuove attività (o attività che ampliano la propria sede) di commercio di vicinato, artigianato o terziario avanzato,
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realizzazione di immobili finalizzati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o di terziario avanzato, con esclusione di quelli destinati alla logistica e alla media e grande distribuzione, compresi negli ambiti di trasformazione produttiva (ATP),
-
riuso di immobili o rigenerazione urbana finalizzati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o di terziario avanzato, con esclusione di quelli destinati alla logistica e alla media e grande distribuzione, siti in aree degradate.
2. Destinazione 'Coworking'
Il Comune di Voghera ha previsto l’aliquota agevolata dello 0,53% della nuova Imposta Municipale Propria per le unità immobiliari classificate catastalmente in una delle seguenti categorie:
- A/10 - uffici e studi privati
- C/1 – locali commerciali
- C/3 – laboratori per arti e mestieri
- D/5 – istituti di assicurazione, cambio o credito con fini di lucro
che risultino inutilizzati o utilizzati solo per brevi periodi da più di un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione,; situati nel Centro storico cittadino - ricompresi nella Zona ZTS1 del PGT vigente, aventi almeno un vano con superficie di pavimento superiore a 15 mq a piano terreno, almeno una parete con vetrina o finestra prospettante direttamente sulla pubblica via, o anche senza aperture visibili dalla pubblica via, ma in questo caso con superficie lorda di pavimento maggiore di 200 mq, con destinazione all’attività di coworking almeno il 60 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare (servizi e locali accessori esclusi).
3. Riduzioni per Comodato d'uso gratuito
La normativa che disciplina l'IMU prevede agevolazioni d'imposta in caso di immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio - figlio/genitore).
Per la riduzione dell’aliquota allo 0,53%:
- fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale di categoria catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e quelli di categoria catastale C, con esclusione degli immobili classificati in C/1 e C/3 concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori)
Per l’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile (oltre aliquota agevolata allo 0,53%), l’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 dispone che per usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
- abitazione in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e/o figli);
- registrazione del contratto;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
4. Riduzioni per abitazioni locate a canone concordato
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'Imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune di Voghera, e' ridotta al 75 per cento.
Pertanto, il contribuente, in caso di contratto a canone concordato, ha diritto ad una riduzione del 25 per cento sull'IMU dovuta. Da ciò deriva che lo stesso deve versare il 75 per cento.
5. Riduzioni per fabbricati inagibili o inabitabili
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
A titolo esemplificativo, si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
- il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
- i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario
Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino.
Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.
6. AIRE e IMU
Dal 2020, l’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero - iscritto all’AIRE e già pensionato nel Paese di residenza - non è più assimilato all’abitazione principale.
La legge di bilancio 2021 ha introdotto la riduzione alla metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Il Comune di Voghera ha previsto, inoltre, un'aliquota agevolata - pari al 50 per cento di riduzione - per i fabbricati ad uso abitativo quale unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
7. Le esenzioni previste
Sono escluse dall'IMU le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, oltre alle pertinenze classificate nelle categorie C/2-C/6- C/7 nella misura massima di una unità.
Dal 2017, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
Per le altre esenzioni previste, consultare gli dall'artt. 16 e 17 del Regolamento Comunale IMU
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