Aggiornamenti relativi ai Certificati anagrafici

Richiesta certificati anagrafici

Data :

2 dicembre 2024

Municipium

Descrizione

I certificati anagrafici documentano i dati registrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

I certificati correnti (cioè non quelli storici) possono essere richiesti da chiunque e per chiunque (anche per cittadini residenti in altro Comune italiano). 

I certificati storici possono essere richiesti esclusivamente con richiesta scritta e motivata, dichiarando la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente rilevante (ad es. una successione o una ricerca di eredi), secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990.

Si avvisa che NON vengono fornite conferme o informazioni telefoniche sugli indirizzi delle persone residenti o che hanno avuto la residenza nel comune (art. 33 d.P.R. n. 223/1989).

Tutti i certificati vengono emessi in marca da bollo da euro 16,00 (si tratta di un’imposta che viene interamente incassata dallo Stato), ad eccezione di quelli esenti per disposizione di legge quali, a titolo esemplificativo:

ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82 L. 184/1983

C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero

CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972

GRATUITO PATROCINIO (art. 18 D.p.r. 642/1972) vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel procedimento) art. 13, tabella allegato B) DPR 642/72

ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972 (la richiesta deve essere presentata direttamente dalla ONLUS)

PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E incluso NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI richiesti da studi legali (risoluzione n.24/E del 18 aprile 2016)

PENSIONE ESTERA - art. 9, tabella allegato B) DPR 642/1972

SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987

SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972 (la richiesta deve essere presentata direttamente dalle società sportive)

Il richiedente deve essere in possesso della marca già al momento della richiesta del certificato in quanto l'imposta di bollo deve essere assolta al momento del rilascio. È necessario, inoltre, corrispondere € 0,52 per diritti di segreteria.

Per i certificati anagrafici storici redatti in seguito a ricerca di archivio, oltre all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo, è previsto il pagamento di € 5,16 per diritti di ricerca per ogni nominativo (€ 2,58 se il certificato è emesso in esenzione dall'imposta di bollo).

NEL CASO IN CUI RICORRA UN CASO DI ESENZIONE, L’INDICAZIONE E’ OBBLIGATORIA E  DEVE ESSERE DICHIARATA DAL RICHIEDENTE.

Il Comune di Voghera, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72/2023, ha stabilito la soppressione dei diritti di segreteria, limitatamente ai certificati emessi in esenzione dall’imposta di bollo e trasmessi in modalità digitale, ovvero senza la stampa di un documento cartaceo.

Qualora sia necessario corrispondere diritti di segreteria (per esempio nel caso di certificati storici), il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico intestato a:

Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. - Voghera - Via Matteotti, 33

Iban: IT 70 J030 6985 5161 0000 0046 011

Nella causale di versamento dovrà essere specificato l'Ufficio a cui è diretto l'importo versato, il motivo del versamento ed il nominativo di chi lo ha effettuato.

 

AUTOCERTIFICAZIONE

Ogni cittadino ha diritto di documentare dati, fatti e stati personali alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici mediante l'autocertificazione, rispondendone anche penalmente in caso di falsa dichiarazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Di conseguenza, tutte le p.a. ed i gestori di servizi pubblici hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione prodotta dal cittadino: tali soggetti, infatti, non possono richiedere o accettare certificati, in base alla L. n. 183/2011 (decertificazione).

NOVITA’ IMPORTANTE – Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art.2 del d.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto L'OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE.

I cittadini hanno quindi il diritto di dichiarare i propri dati a ogni soggetto privato (banche, assicurazioni,notai) mediante autocertificazioni; il soggetto privato che riceve la dichiarazione potrà chiedere, senza costi, la conferma del dato all’ufficio competente (ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000) trasmettendo richiesta scritta, corredata dal consenso del dichiarante, all’indirizzo protocollo@comune.voghera .pv.it

 

I cittadini in possesso di Spid possono scaricare i propri certificati anagrafici e la propria autocertificazione già compilata accedendo al sito https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ 

Gli Uffici comunali continuano a garantire l'emissione dei certificati, con applicazione dell'imposta di bollo e diritti di segreteria secondo la normativa vigente.


Contatti:

Tel. 0383/336446

E-mail: certif@comune.voghera.pv.it

 

 

 

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AUTOCERTIFICAZIONE

Ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2025, 12:20

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